COVID-19 – Ultimi Provvedimenti (20 dicembre 2020)

Riportiamo un estratto dei provvedimenti in materia di contenimento del COVID-19 in base alle ultime disposizioni di legge nazionali e regionali, rinviando comunque ai documenti completi per tutti gli approfondimenti:
DL 172 del 18 dicembre 2020, avente validità dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021;
DPCM 03 dicembre 2020, avente validità fino al 15 gennaio 2021;
Ordinanza del Ministero della Salute, che ha collocato la Lombardia in zona gialla a partire dal 13 dicembre;
Pagina della Regione Lombardia, che riassume gli ultimi provvedimenti in essere sul proprio territorio;
FAQ, dal sito del Governo.


Dal sito di Regione Lombardia:

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SPORT

L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede, in conformità all’art. 1, comma 10, lett. f), del DPCM del 3.12.2020, che le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto e senza l’uso degli spogliatoi, rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

La medesima ordinanza dispone che, sempre all’aperto:

  • è possibile svolgere solo a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua tra gli sport da contatto;
  • è altresì possibile svolgere solo in forma individuale gli allenamenti per sport di squadra.

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Dal Sito della Federciclismo:

Covid-19 – Decreto del 18 dicembre 2020

Si pubblica in allegato il Decreto del 18 dicembre con le indicazioni che riguardano l’attività sportiva.

Si pubblica, in allegato, il “Decreto Natale”. Per quanto riguarda lo sport, salvo ulteriori precisazioni dell’ ufficio sport della Presidenza del Consiglio, valgono le seguenti regole:
– Nei giorni sino al 23 dicembre 2020 incluso valgono le regole stabilite in precedenza per ciascuna Regione
– Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio si applicano per tutte le Regioni le regole previste dall’art. 3 del DPCM del 3/12/2020 per la zona rossa. Pertanto:

L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, poiché questi restano chiusi. L’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza. E’ consentito uscire dal proprio Comune solo per comprovate esigenze lavorative ( es. atleta professionista) o situazioni di necessità o per motivi di salute. Portare sempre autocertificazione e mascherina a bordo.

L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

Restano sospese le attività di palestre, piscine oltre che i centri sportivi.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link: https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui sopra, muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse ( quindi senza presenza di pubblico), nel rispetto dei protocolli anti contagio. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.

– Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio si applicano per tutte le Regioni le regole previste dall’art. 2 del DPCM del 3/12/2020 per la zona arancione. Pertanto: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto; l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link: https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui sopra, muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse ( quindi senza presenza di pubblico), nel rispetto dei protocolli anti contagio. Portare sempre autocertificazione e mascherina a bordo.

 

Decreto Legge del 18 dicembre 2020