COVID-19 – Ultimi Provvedimenti (01-14 giugno 2020)

Riportiamo un estratto dei provvedimenti che saranno in vigore nel periodo 01 giugno – 14 giugno in seguito alle disposizioni descritte nell’ultimo DPCM (tuttora in vigore) e alla nuova ordinanza regionale, rinviando comunque ai documenti completi per tutti gli approfondimenti:
DPCM 17 maggio 2020
Ordinanza Regionale 555
Ordinanza Regionale 563 (che riguarda gli impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, le strutture termali ed i centri benessere)


Dal sito di Regione Lombardia:

Scheda informativa

Coronavirus – Ultimi provvedimenti

Aggiornamento del 5 giugno 2020

Il 5 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 563, che insieme alla precedente Ordinanza n. 555 integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nelle Ordinanze n. 563 e n. 555 di Regione Lombardia hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

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L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Dal 3 giugno sono possibili gli spostamenti verso le altre Regioni.  Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.

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Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata

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Come previsto dall’Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020, in Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. La mascherina è obbligatoria per i bambini a partire dai sei anni d’età, non è obbligatoria per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.

Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività fisica e l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale.

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Dal 1° giugno sono consentite anche le attività di piscine e palestre nel rispetto delle specifiche indicazioni per tali attività (vedi allegato 1).

Sono inoltre consentiti sia il volo che la navigazione da diporto: per il noleggio di unità di navigazione si applica quanto stabilito nelle Linee guida alla voce “Noleggio veicoli e altre attrezzature”.

Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso della mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività.

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Dalla Federciclismo Nazionale:

DPCM del 17/5/2020 e Ordinanze regionali per lo sport dal 18 maggio

Emanato il DPCM del 17/5/2020, unitamente ai protocolli nazionali, dal quale estrapoliamo le parti di interesse per l’ambito sportivo. Tali disposizioni si applicano dal 18 maggio e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Emanate anche diverse ordinanze regionali.

Nella giornata di ieri è stato emanato il DPCM del 17/5/2020 (in allegato il testo), unitamente ai protocolli nazionali, dal quale estrapoliamo le parti di interesse per l’ambito sportivo.

ART. 1

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.

Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico – Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020.

Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

La Federazione invita tutti i tesserati ad attenersi alle disposizioni delle Istituzioni ed Enti locali (pubblicate di seguito) e in generale a mettere in atto comportamenti responsabili e rispettosi della salute generale.

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