Riportiamo un estratto dei provvedimenti in materia di contenimento del COVID-19 in base alle ultime disposizioni di legge nazionali e regionali, rinviando comunque ai documenti completi per tutti gli approfondimenti:
– DPCM 14 gennaio 2021, avente validità fino al 05 marzo 2021;
– Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, che colloca la Lombardia in zona gialla, a partire dal 01 febbraio 2021;
– Pagina della Regione Lombardia, che riassume gli ultimi provvedimenti in essere sul proprio territorio;
– FAQ generali sul DPCM, dal sito del Governo;
– FAQ del Dipartimento per lo Sport, dalla pagina del Dipartimento dello Sport del sito del Governo.
Dal sito di Regione Lombardia:
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In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, a partire da lunedì 1° febbraio la Lombardia è collocata in “zona gialla”.
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DPCM del 14/01/2021 – Invariate le regole per l’attività sportiva a seconda delle zone
Si pubblicano in allegato il nuovo DPCM del 14 gennaio 2020 ed allegati, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2020.
Si pubblicano in allegato il nuovo DPCM del 14 gennaio 2020 ed allegati, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2020. Le regole in ambito sportivo restano invariate e quindi:
In zona gialla: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio. Si può fare attività sportiva, senza mascherina, all’aperto senza limiti di spostamento tra comuni e regioni; occorre sempre mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri; è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio; è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
In zona arancione: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; si può fare attività sportiva, senza mascherina, ma solo in forma individuale e all’aperto; è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
In zona rossa: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che restano chiusi.
Non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti agonisti (professionisti e non professionisti) partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive. E’ consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Allegati:
– DPCM 14 gennaio 2021 (pdf)
– Allegati al DPCM del 14 gennaio 2021 (pdf)